Vantaggi

Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:

a) non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre del 1973, n. 600, e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi.

b) Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

c) In caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'art. 68, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'art. 19 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano comunque fermi ai criteri indicati nell'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.